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La dichiarazione di nascita è la denuncia, OBBLIGATORIA per legge, della nascita di un nuovo nato. (Se è obbligatoria, cosa significa?)

dichiarazione di nascita

Non ho trovato alcuna legge che impone questo obbligo per i genitori mentre ve ne sono che regolamentano gli uffici di stato civile e tutte le amministrazioni ad essi collegati.

Interessante scoprire che in questo link https://www.laleggepertutti.it/166496_come-si-fa-la-denuncia-di-nascita-di-un-figlio

viene espressamente scritto che :
<….Nel caso in cui i genitori applichino in due Comuni diversi, la denuncia fatta al Comune di residenza della madre, a meno che i genitori non decidano diversamente (è quanto prevede la famosa Legge Bersani).> https://www.laleggepertutti.it/166496_come-si-fa-la-denuncia-di-nascita-di-un-figlio

Perfetto, siamo arrivati alla Legge Bersani che è la legge n.40/2007

< “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 – Supplemento ordinario n. 91. > http://www.camera.it/parlam/leggi/07040l.htm

E’ indicativo quanto segue perché, non ho trovato alcun riferimento alla famiglia in quanto tale ma, togliendoci da schemi mentali imposti che ci hanno abituato a considerare le imprese solo come società, scopriamo che viene perfettamente organizzato quello che potrebbe essere il percorso di un documento compilato alla nascita di un bambino (nato libero) che da quel momento diventa (potrebbe diventare?) IMPRESA!

<Capo II
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA
Art. 9.

Comunicazione unica per la nascita dell’impresa

1. Ai fini dell’avvio dell’ attività d’impresa, l’interessato presenta all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.

2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonchè per l’ottenimento del CODICE FISCALE e della partita IVA.

3. L’ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’ attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e da’ notizia alle Amministrazioni competenti dell’avvenuta presentazione della comunicazione unica.

4. Le Amministrazioni competenti comunicano all’interessato e all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.>

E come disse qualcuno <pensar male si fa peccato ma spesso si indovina>

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